Facebook vietato in regime di arresti domiciliari

La Cassazione ha sancito che Facebook deve essere vietato in regime di arresti domiciliari. Una curiosità tratta dall’attualità che rende l’idea di quanto il social network sia una fonte di socialità talmente estesa da dover essere limitata, nel caso di arresti domiciliari.

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Anche l’interpretazione del Codice Penale si adegua ai tempi, o almeno lo fanno le sentenze da esso tratte: nel caso di arresti domiciliari, il principio di divieto di contatti con persone che non siano del proprio nucleo familiare (quindi conviventi) va adeguato al passo della tecnologia. Non solo visite vis-à-vis ma anche contatti sui social network.
E così lunedì 18 ottobre la sentenza 37151 è stata depositata, sancendo il divieto di utilizzo di Facebook. La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla richiesta di un pubblico ministero di Caltagirone che, accortosi delle frequentazioni online di un indagato agli arresti domiciliari, ne ha quindi richiesto la reclusione, atta ad azzerare la possibilità di comunicare con persone al di fuori dei propri familiari.
Non è quindi il web a finire nella tagliola dei giudici, quando esso ha scopo di ricerca e conoscitivo, ma gli strumenti online per comunicare con terzi; quindi Facebook, probabilmente le mail o altri canali di comunicazione che potrebbero comportare una violazione del regime di arresti domiciliari.
Ovviamente le condizioni di comunicazione che violerebbero la norma dovranno essere dimostrate.
Se la normativa è ferma da anni, la sua interpretazione (in questa cosa un’interpretazione estensiva) segue giustamente il corso degli eventi attuali.

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