Articolo 17 : Controllo dei rifiuti pericolosi Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.
Gli strumenti di localizzazione satellitare, connessi direttamente con soluzioni di gestione di flotte, permettono in maniera esemplare alle aziende di servizi di controllare i costi dovuti alla gestione e al mantenimento di una flotta di veicoli.