Nuove regole semplificano la procedura di registrazione del marchio internazionale
Sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (di seguito chiamato semplicemente Regolamento), adottate dall’Assemblea dell’Unione di Madrid nel mese di settembre 2001.
Sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (di seguito chiamato semplicemente Regolamento), adottate dall’Assemblea dell’Unione di Madrid nel mese di settembre 2001. Le nuove disposizioni consentono al titolare o al suo mandatario una gestione diretta di quasi tutte le operazioni relative al marchio successive al deposito. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di iscrivere sul registro tenuto dall’O.M.P.I. le licenze, di depositare un che consista in un colore in sé o in una combinazione di colori nonché quella di presentare una dichiarazione di rinuncia alla distintività di uno o più elementi del marchio.
ROMA - Il Ministero delle Attività Produttive con la circolare n. 440 del 21 maggio 2002 ha illustrato le modifiche introdotte dall’Assemblea dell’Unione di Madrid nel settembre 2001 al Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. Tra le novità più significative rientra l’ampliamento, a favore del titolare o del mandatario, dei poteri di gestione di tutte le operazioni relative al marchio, successive al deposito, escluse le estensioni tardive, le radiazioni e le rinunce per i Paesi aderenti all’Accordo. E’ quindi possibile presentare direttamente all’O.M.P.I. le comunicazioni relative all’esistenza di misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio, le domande di iscrizione di un cambiamento di titolare o di una limitazione della lista di prodotti e servizi e la richiesta di iscrizione di licenze di marchi nel registro internazionale.
Il nuovo Regolamento ha previsto, oltre alla possibilità di depositare un marchio internazionale che consista in un colore in sé o in una combinazione di colori, anche l’opportunità di depositare un marchio internazionale rivendicando un colore o una combinazione di colori come elemento distintivo del marchio sebbene tale rivendicazione non fosse stata fatta per il marchio di base.
Infine, altra novità degna di rilievo è la facoltà per il titolare del marchio di indicare nella domanda internazionale l’elemento o gli elementi del marchio per i quali non si rivendica il carattere distintivo, come obbligatoriamente richiesto da alcuni stati membri. [STUDIOCELENTANO.IT].
Pubblicato il: 02 luglio 2002
Fonte: Laura Turini, STUDIOCELENTANO.IT
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.studiocelentano.it
News inserita in: Fisco e Leggi
E' vietata la riproduzione integrale del testo e l'uso delle foto. E' consentita solo la riproduzione parziale dell'articolo con link diretto al sito e citazione della fonte. L'editore non è responsabile di eventuali omissioni e/o imprecisioni.



Inserisci un commento